Articolo 133: condotta disdicevole a un ufficiale
LA COSTITUZIONE ITALIANA 12 articolI 13 27 la libertà personale
Nell'esercito, ci si aspetta che gli ufficiali si comportino come signore e signori. Comportarsi in modo inopportuno è una regola del Codice di Giustizia Militare (UCMJ) che può essere facilmente aggiunta come seconda offesa se l'ufficiale, cadetto o guardiamarina è condannato per un crimine più duro come furto, minorenne o arrestato per un combattimento in un bar (assalto). Alcuni esempi di condotta sconvenienti includono quanto segue:
- Cheating su un test o un evento di formazione
- Lie - Conoscendo consapevolmente una falsa dichiarazione ufficiale
- Essere ubriachi e disordinati in pubblico o in base
- Usare un linguaggio offensivo o diffamatorio per un ufficiale
Sebbene questi non siano crimini che normalmente portano le persone arrestate e nei guai con le autorità civili, possono essere crimini UCMJ che ottengono un ufficiale in guai con l'esercito, che non può fare il prossimo grado e essere costretto a lasciare il militare. Se un guardiamarina o un cadetto commette uno dei crimini di cui sopra è altamente improbabile che si diplomeranno il loro programma di addestramento degli ufficiali (Service Academy, ROTC, OCS). Se un ufficiale junior, quali sono i normali progressi da 0-1 a 0-2, o da 0-2 a 0-3 dato il tempo in campo militare, potrebbe essere ciò che impedisce a un ufficiale di grado inferiore di fare il grado successivo.
Ecco i dettagli del reato di UCMJ - Conduct Unbecoming an Officer.
Testo.
"Qualsiasi ufficiale incaricato, cadetto o guardiamarina condannato per condotta che non diventi un ufficiale e un gentiluomo, sarà punito come un giudice marziale potrebbe dirigerlo".
Elementi.
(1) Che l'imputato ha fatto o omesso di fare determinati atti; e
(2) Che, date le circostanze, questi atti o omissioni costituivano una condotta disdicevole a un ufficiale e gentiluomo.
Spiegazione.
(1) Signore. Come usato, "gentiluomo" include sia ufficiali di sesso maschile che donne, cadetti e guardiamarina.
(2) Natura dell'offesa. Condurre la violazione di questo articolo è un'azione o un comportamento in una capacità ufficiale che, nel disonorare o disonorare la persona come ufficiale, compromette gravemente il carattere dell'ufficiale come un gentiluomo, o un'azione o comportamento in una capacità non ufficiale o privata che, nel disonorato o in disonore l'ufficiale personalmente, compromette seriamente la posizione della persona come ufficiale. Ci sono certi attributi morali comuni all'ufficiale ideale e al perfetto gentiluomo, la cui mancanza è indicata da atti di disonestà, ingiustizia, indecenza, indecorum, illegalità, ingiustizia o crudeltà.
Non tutti sono o possono aspettarsi di soddisfare standard morali irrealisticamente elevati, ma esiste un limite di tolleranza basato sulle abitudini del servizio e sulla necessità militare al di sotto del quale gli standard personali di un ufficiale, cadetto o guardiamarina non possono cadere senza compromettere seriamente la persona in piedi come ufficiale, cadetto o guardiamarina o il personaggio della persona come un gentiluomo. Questo articolo vieta la condotta di un ufficiale, cadetto o guardiamarina che, considerando tutte le circostanze, sta quindi compromettendo.
Questo articolo include atti resi punibili da qualsiasi altro articolo, a condizione che tali atti equivalgano a comportamenti disdicevoli di un ufficiale e di un gentiluomo. Pertanto, un ufficiale incaricato che ruba proprietà viola sia questo articolo sia l'articolo 121. Ogni volta che il reato addebitato è uguale a un reato specifico stabilito in questo manuale, gli elementi di prova sono gli stessi di quelli indicati nel paragrafo che tratta questo reato specifico, con l'ulteriore requisito che l'atto o l'omissione costituisca condotta disdicevole a un ufficiale e un gentiluomo.
(3) Esempi di reati. Le istanze di violazione di questo articolo includono consapevolmente fare una falsa dichiarazione ufficiale; fallimento disonorevole di pagare un debito; barare su un esame; aprire e leggere una lettera di un altro senza autorità; usare un linguaggio offensivo o diffamatorio per un altro ufficiale in presenza di quell'ufficiale o di quell'ufficiale ad altre persone militari; essere ubriachi e disordinati in un luogo pubblico; associazione pubblica con prostitute conosciute; commettere o tentare di commettere un crimine che comporta turpitudine morale; e fallendo senza una buona causa per sostenere la famiglia dell'ufficiale.
Minore incluso offesa.
Articolo 80-tentativi
Pena massima .
Licenziamento, decadenza di tutte le retribuzioni e indennità e reclusione per un periodo non superiore a quello autorizzato per il reato più analogo (simile) per il quale è prevista una pena in questo manuale o, se nessuno è prescritto, per 1 anno.
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Sopra Informazioni dal Manuale per la Corte Marziale, 2002, Capitolo 4, Paragrafo 59
UCMJ Articolo punitivo 91 - Condotta insubordinata
Testo annotato di Articoli punitivi dell'UCMJ, Articolo 91: condotta insubordinata nei confronti di warrant officer, NCO o PO.
Articolo II del Codice di condotta militare degli Stati Uniti
Il Codice di condotta (CoC) è la guida legale per il comportamento dei membri militari catturati da forze nemiche.
Articolo IV del Codice di condotta militare
Il Codice di condotta è la guida legale per il comportamento dei membri militari catturati da forze nemiche. Ecco cosa descrive l'articolo 4 per i prigionieri di guerra.